Strutture sanitarie private: termine ultimo per comunicazione compensi riscossi
Agenzia delle entrate
Entro il 30 aprile le strutture sanitarie private devono inviare la comunicazione (mod. SSP) all'Agenzia delle Entrate dei compensi riscossi nel 2023 per conto dei professionisti.

Entro martedì 30 aprile 2024, le strutture sanitarie private devono fornire all'Agenzia delle Entrate il resoconto dell'ammontare totale dei compensi riscossi nel 2023 in nome e per conto di ogni professionista medico o paramedico per le prestazioni mediche fornite all'interno delle strutture stesse che generano reddito di lavoro autonomo per i professionisti coinvolti. 

Dal 1° marzo 2007, con l'emanazione della legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private. Questo obbligo riguarda le prestazioni mediche fornite attraverso rapporti diretti con i pazienti, che generano reddito di lavoro autonomo in conformità all'art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, coinvolgendo anche odontoiatri, igienisti e altri collaboratori che abbiano riscosso compensi all’interno dello studio odontoiatrico per prestazioni che diano luogo a reddito di lavoro autonomo.

In particolare, è stato stabilito che la riscossione dei compensi derivanti da suddette attività svolte all'interno delle strutture sanitarie private avvenga in modo centralizzato da parte delle stesse strutture, le quali sono tenute a:

  • incassare il compenso in nome e per conto del professionista e a trasferirlo immediatamente allo stesso (riscossione centralizzata);
  • registrare i compensi incassati per ogni singola prestazione di lavoro autonomo effettuata all'interno della struttura, nelle scritture contabili obbligatorie, dunque, nell’apposito registro;
  • restituire al professionista gli importi riscossi, se il pagamento è stato effettuato in contanti, oppure fornire documentazione relativa ai pagamenti effettuati o ricevuti, nel caso di transazioni non in contanti (ad esempio, assegni, carte di credito).

Tale obbligo prevede che ogni anno le strutture sanitarie inviino telematicamente all’Agenzia delle Entrate un resoconto dell’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico nell’arco di ogni anno.

Chi deve presentare la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dalle strutture sanitarie private che ospitano i professionisti o concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per svolgere attività di lavoro autonomo medico o paramedico. 
Le strutture sanitarie private includono società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici, così come altri enti o soggetti privati, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

Modalità di invio 

La comunicazione relativa al 2023 deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2024, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
L'invio può avvenire in due modi:

  1. Direttamente dalla struttura sanitaria privata, mediante il servizio Entratel o Fisconline: in questa modalità, nella sezione "Impegno alla presentazione telematica", bisogna indicare il "codice 1".
  2. Tramite un intermediario abilitato: in questo caso, nella stessa sezione, si deve indicare il "codice 2".

Per compilare il modello e trasmettere telematicamente i dati contenuti nella comunicazione, è possibile utilizzare gratuitamente il software di gestione denominato "COSSP", reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul sito. Dopo l'invio, verrà rilasciata una ricevuta apposita che attesta il ricevimento della comunicazione.

Un modello inviato nei tempi previsti ma scartato dal servizio telematico è considerato tempestivo, a patto che venga trasmesso nuovamente entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

Inoltre, è importante ricordare che è sempre possibile correggere o modificare una comunicazione inviata attraverso l'invio di un nuovo modello entro i termini di presentazione, ossia entro il 30 aprile 2024, in sostituzione di quello precedente.

In caso di mancata, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati, è prevista l'applicazione di una sanzione che va da € 250 a € 2.000, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo n. 471/97.

Nel caso di violazione dell'obbligo di incasso "accentrato" dei compensi e di annotazione degli stessi, è prevista una sanzione che va da € 1.000 a € 8.000, come previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 471/97.
 

A cura della redazione di INFODENT®

 

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