La classe odontoiatrica da sempre si è occupata dell’estetica del viso attraverso metodiche ortodontiche, terapie conservative o di sbiancamento dentale o terapie protesiche di ricopertura e tanto altro che modificando l’estetica dell’assetto dentale ha migliorato l’estetica del sorriso e dei tessuti periorali. In molti praticando terapie iniettive e strumentali nel terzo medio e terzo inferiore del volto, osservando il dispositivo giuridico della legge 409/85 istitutiva della professione odontoiatrica, hanno evidenziato che proprio il viso per origine embriogenetica, per vascolarizzazione ed innervazione è una unità morfofunzionale che è impensabile “spezzettare” dal punto di vista terapeutico.
In soccorso di questa esigenza terapeutica, grazie anche all’impegno della SIMEO, è arrivata la modifica della legge 409/85 che ha introdotto la liceità dei trattamenti estetici non invasivi o mininvasivi, scollegati dalla necessità terapeutica strettamente odontoiatrica, a carico del terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Inoltre, proprio grazie ad un parere richiesto dalla SIMEO alla CAO Roma a firma del Presidente CAO Roma Dr. Brunello Pollifrone, è possibile prestare per l’odontoiatra attività di consulenza presso studi, poliambulatori, studi polimedici, studi associati che siano regolarmente autorizzati anche senza la presenza di attività odontoiatriche connesse. Chiarisco subito che è preclusa all’odontoiatra l’autorizzazione all’apertura di uno studio di sola medicina estetica.
Un altro aspetto importante è l’applicazione dell’IVA, sancita per legge, su tutte le prestazioni di medicina estetica, escludendo solo chi è in regime forfettario e tenendo ben presente che la fatturazione in caso di consulenza va effettuata verso la titolarità dello studio dove si effettua la suddetta consulenza e mai al paziente. I pochi casi in cui è possibile dimostrare con certificato specialistico (psichiatra, psicologo, neurologo) che l’inestetismo crea un disagio psicologico e pertanto il trattamento esplica una funzione terapeutica, è possibile non applicare l’IVA. In conclusione, è chiaro che l’odontoiatra possiede la manualità necessaria, la conoscenza anatomica, la capacità per far fronte alle emergenze ma è bene che si formi specificamente per questa nuova proposta terapeutica al pari del laureato in Medicina e Chirurgia tenendo ben presente che è obbligatoria una copertura assicurativa specifica per poterla esercitare.
Prof. Antonio Guida
Medico Chirurgo Odontoiatra, Presidente Simeo Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica