La medicina estetica è entrata ufficialmente nelle competenze degli odontoiatri ormai da diverso tempo, suscitando grande interesse tra i professionisti del settore, come dimostrato dalla crescente offerta di corsi di formazione specifici e l'attivismo di produttori e distributori di dispositivi medico estetici.
Tra le questioni più rilevanti di questa novità vi sono le decisioni tariffarie relative alle prestazioni di medicina estetica e alla loro corretta fatturazione, in particolare per quanto riguarda l'eventuale applicazione dell'Iva. Alcune società scientifiche non odontoiatriche, riunite nel Collegio Italiano Società Scientifiche di Medicina Estetica, hanno contestato l’azione dell’Agenzia delle Entrate, che ha richiesto agli operatori sanitari di aggiungere l’Iva alle prestazioni estetiche sostenendo che queste non rientrassero nell'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie a scopo curativo, generando un contenzioso arrivato fino alla Cassazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esenzione dall’Iva prevista dall’articolo 10, comma 1 nr. 18 del decreto Iva si applica solamente alle prestazioni che hanno come scopo la diagnosi, cura e riabilitazione della persona e che sono rese nell’esercizio delle professioni sanitarie. Di conseguenza, tutte le prestazioni che non soddisfano entrambi i requisiti devono essere soggette a Iva. Tuttavia, nelle cause esaminate fino ad oggi, l’Agenzia delle Entrate ha prevalso per mancanza di documentazione adeguata fornita dal medico evidenziando che l’attestazione dello scopo sanitario della prestazione è requisito essenziale per beneficiare dell’esenzione dell’Iva.
Fino al 17 dicembre 2023, l’onere della prova della natura sanitaria delle prestazioni era a carico del medico, ma con l’approvazione del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, l’esenzione dall’Iva per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica è condizionata dalla presenza di un’apposita attestazione medica che confermi le finalità terapeutiche dell’intervento, in assenza della quale l’Iva deve essere sempre applicata.
È fondamentale, dunque, che gli odontoiatri prestino attenzione alla documentazione delle prestazioni estetiche. L’attestazione medica deve essere inserita o richiamata nella fattura e supportata da una documentazione adeguata. Inoltre, è consigliabile ottenere il consenso del paziente per utilizzare la documentazione medica ai fini fiscali, al fine di garantire la conformità alle normative e prevenire contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, gli odontoiatri devono garantire che le prestazioni di medicina estetica siano strettamente sanitarie, come previsto dalla loro legge professionale. Se le prestazioni estetiche sono a solo scopo cosmetico, ciò potrebbe indicare un'attività diversa da quella medica, con tutte le conseguenze fiscali, autorizzative e assicurative del caso.