Il FIR cambia pelle (ma non per tutti)
Tastiera del pc con tasto verde e simbolo del riciclo
FIR digitale: chi deve adeguarsi e chi può continuaare con il cartaceo.

L'ultima scappatoia è scomparsa: per chi doveva scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale, ormai non c'è più margine. Per chi è iscritto al RENTRI, il formulario di identificazione dei rifiuti si compila solo in formato digitale — l'xFIR. Punto. Fin qui la notizia è semplice. Il problema, per uno studio dentistico, è che la semplicità finisce proprio qui. Perché la domanda giusta non è "il mio rifiuto è pericoloso?". È un'altra: "sono obbligato a iscrivermi al RENTRI?". E la risposta, per la categoria odontoiatrica, non è affatto scontata.

 

Due studi, stesso rifiuto, due regole diverse

Ecco il punto che manda in confusione anche chi segue la normativa con attenzione. Uno studio gestito da un libero professionista e una società odontoiatrica possono smaltire esattamente lo stesso rifiuto pericoloso, aghi, garze contaminate, materiale a rischio infettivo, e trovarsi comunque su due binari normativi opposti. Non perché il rifiuto sia diverso. Perché è diverso chi lo produce. La Legge 199/2025 ha riscritto il comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, e ha confermato un'esclusione che pesa parecchio per il settore sanitario: i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa possono restare fuori dal RENTRI, se rispettano le modalità alternative previste dall'art. 190, comma 6. Il portale di supporto RENTRI lo dice senza troppi giri di parole, citando come esempio proprio i professionisti medici, dentisti e veterinari non organizzati in struttura d'impresa. Tradotto: il dentista libero professionista che lavora "in proprio" può restare fuori dal Registro. E se resta fuori, continua a usare il FIR cartaceo, vidimato digitalmente tramite l'area "Produttori non iscritti", anche per i rifiuti pericolosi, anche dopo l'entrata in vigore dell'obbligo. Non deve nemmeno trasmettere al RENTRI i dati del formulario. La società odontoiatrica, Srl o Stp che sia, gioca invece una partita completamente diversa. Se è tenuta all'iscrizione, l'xFIR diventa l'unica strada percorribile per ogni movimentazione soggetta a formulario, a prescindere dal fatto che il rifiuto sia pericoloso o meno.

 

Attenzione a non confondere due cose che sembrano uguali e non lo sono

C'è un dettaglio che genera più equivoci di quanto si pensi: vidimazione digitale del FIR cartaceo e FIR digitale non sono sinonimi. Il professionista non iscritto al RENTRI usa comunque il portale per vidimare il formulario, ma il documento che viaggia fisicamente con il rifiuto resta di carta. Chi confonde questi due passaggi rischia di pensare di essere già "in regola" con l'xFIR quando in realtà sta semplicemente vidimando un pezzo di carta con strumenti digitali. Altro equivoco frequente, e qui la colpa non è solo della burocrazia ma anche di una certa sciatteria nel linguaggio comune: pericoloso/non pericoloso e urbano/speciale non descrivono la stessa cosa. Sono due assi di classificazione diversi, disciplinati anche dal D.P.R. 254/2003. Uno studio produce entrambe le categorie, e una parte finisce legittimamente nel circuito urbano, senza che si ponga alcun problema di FIR. Ma questa distinzione non decide se il formulario debba essere cartaceo o digitale. Decide solo l'iscrizione al RENTRI.

 

Cosa dovrebbe fare davvero una società odontoiatrica adesso

Molti studi organizzati in forma societaria hanno trattato questa scadenza come un problema "informatico" da scaricare sul gestore dei rifiuti. È un errore. La normativa chiarisce che un formulario nato digitale resta digitale per tutta la movimentazione, non si può stamparlo a metà strada per comodità. Questo significa che non basta che lo studio sia pronto: deve esserlo anche il trasportatore, e deve esserlo l'impianto di destinazione. Se uno dei tre anelli della catena non è tecnicamente allineato, il problema emerge nel momento peggiore possibile, cioè al ritiro. Chi non ha ancora verificato con il proprio fornitore come venga gestito concretamente l'xFIR, non "se lo gestisce", ma come, con quali credenziali, con quale flusso operativo, farebbe bene a non aspettare la prossima raccolta per scoprirlo.

Un ultima precisazione: non è vero che "tutti i dentisti che producono rifiuti pericolosi devono usare l'xFIR". È vero che i soggetti iscritti al RENTRI devono usarlo. Sono due frasi che sembrano dire la stessa cosa e in realtà no. E la differenza, per chi gestisce uno studio, si traduce in procedure, costi organizzativi e responsabilità molto concrete.

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