Come noto, i commi da 182 a 191 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 disciplinano il regime fiscale di tale fattispecie, stabilendo che i premi di risultato “la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” siano soggetti a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, con aliquota proporzionale del 10%. Ovviamente, il vantaggio di erogare tali premi sta nel risparmio fiscale del percettore, che in luogo della tassazione Irpef su scaglioni di reddito con aliquote comprese tra il 23% e il 43%, a cui aggiungere il prelievo locale, beneficia di una imposizione ridotta al 10%.
È opportuno precisare come l’accesso a tale agevolazione sconti alcune specifiche condizioni poste dalla legge, ovvero:
- che ci si trovi nell’ambito del settore privato
- che il premio di risultato rientri nel limite complessivo di 3mila euro lordi
- che il lavoratore che ne beneficia abbia conseguito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 80mila euro
Il disegno di legge di bilancio, quindi, lasciando immutate le condizioni per l’accesso alla misura, provvede a fissare l’aliquota dell’imposta sostitutiva per il 2024 nel valore del 5% (in continuità con quanto disposto un anno fa con riferimento al 2023).
Un intervento in coerenza con i principi fissati dalla legge delega per la riforma fiscale, che dedica uno specifico passaggio dell’articolo 5 ai premi di produttività, confermando la loro soggezione a una imposizione sostitutiva agevolata. Anzi, a ben vedere le indicazioni della legge delega vanno oltre i premi di risultato, contemplando l’applicazione della stessa imposta sostitutiva su parte delle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario e sulla tredicesima mensilità. Per queste ultime occorrerà attendere l’apposito decreto attuativo.