Il professionista aveva facilitato l'esercizio abusivo della professione da parte di un diplomato odontotecnico nel suo studio. Per questo motivo, sia la Commissione Albo degli Odontoiatri di Bari sia quella dell'Albo dei Medici lo avevano sospeso per un anno.
La sospensione è stata confermata dalla CCEPS, decisione contro la quale l'odontoiatra ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che "non poteva essere sottoposto a una doppia sanzione disciplinare per lo stesso fatto, essendoci un unico Ordine professionale per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri".
La Cassazione ha espresso un parere diverso, confermando, come riportato sul sito della FNOMCeO, "la legittimità della duplice sanzione di interdizione dalle professioni di odontoiatra e di medico, applicata dalle rispettive Commissioni di albo nei confronti di un doppio iscritto (albo medici e albo odontoiatri) per aver agevolato l'esercizio abusivo della professione medica da parte di un soggetto non abilitato".
L'Ufficio Legislativo FNOMCeO ha commentato che, in tema di ordinamento professionale, non esiste un divieto di instaurare un secondo procedimento per lo stesso fatto, poiché l'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio) "non si applica in maniera analogica, avendo la sanzione disciplinare finalità, intensità e ambiti di applicazione diversi da quella penale. Inoltre, non esiste alcuna preclusione nel caso in cui sia riconoscibile un concorso reale di norme sanzionatorie".
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