L’odontoiatra risponde per l’errata esecuzione dell’impianto
Mano del dentista che sceglie uno strumento
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 21761/23, con la quale ha accolto il ricorso di una paziente chiarendo le responsabilità in capo alla figura professionale del dentista.

 

Il paziente in questo caso giudiziario, ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Salerno contro il decreto ingiuntivo per il saldo delle prestazioni professionali di un odontoiatra, citandolo inoltre in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, chiedendo il risarcimento dei danni. Nel giudizio d’appello la domanda è stata rigettata, ma il paziente ha proposto ricorso per Cassazione che ha accolto in via definitiva le sue richieste.

Il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, ex art. 2230 del codice civile e il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore stesso dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

 

Il professionista deve usare la “diligenza del buon padre di famiglia”

In generale, il professionista, nell’espletamento dell’attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato) è obbligato, a norma dell’art. 1176 del codice civile, ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 del codice civile, la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all’art. 1460 del codice civile, con perdita del diritto al compenso.

Cassata con rinvio, dunque, la decisione della Corte d’Appello, che aveva del tutto omesso ogni indagine sulla gravità dell’inadempimento dell’odontoiatra, attribuendo erroneamente rilevanza ad una presunta idoneità dell’opera rispetto allo scopo cui era destinata, nonostante si fosse rivelata del tutto inadatta e certamente da attribuire all’errata prestazione.

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