Si chiude senza una decisione sul merito il contenzioso avviato da un’odontoiatra della provincia di Latina contro la sospensione dall’esercizio professionale disposta per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, come ricostruito da Bruno Fabbri su Il Caffè.
Secondo quanto riportato nella vicenda giudiziaria, la professionista aveva impugnato davanti al TAR del Lazio il provvedimento adottato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina alla fine del 2021. La sospensione era collegata alla normativa emergenziale che prevedeva l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Nel luglio 2026, però, l’odontoiatra ha comunicato di non avere più interesse a proseguire il giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le contestazioni formulate contro il provvedimento originario.
Una sospensione ormai priva di effetti
La vicenda risale al dicembre 2021, quando l’Ordine territoriale aveva accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e disposto la sospensione dall’esercizio della professione a partire dal gennaio successivo.
Nel corso del giudizio, tuttavia, gli effetti del provvedimento erano già venuti meno. Nella dichiarazione richiamata dalla sentenza viene infatti ricordato che il presidente dell’Ordine aveva disposto la cessazione temporanea degli effetti della sospensione fino al 18 dicembre 2022 e che, comunque, la misura aveva cessato di produrre effetti entro la fine dello stesso anno.
È questo elemento ad aver fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere una pronuncia del giudice amministrativo.
Il TAR ha inoltre richiamato una precedente decisione del 2025 relativa a un giudizio collegato, anch’esso dichiarato improcedibile.
La nuova sentenza, quindi, non stabilisce se la sospensione della professionista fosse legittima o illegittima: prende semplicemente atto della rinuncia a proseguire il contenzioso e della sopravvenuta assenza di un interesse alla decisione.
Il quadro definito dalla Corte costituzionale
Il caso si inserisce nel più ampio contenzioso nato dall’obbligo vaccinale introdotto nel 2021 per i professionisti sanitari.
Sul tema si è pronunciata anche la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 14 del 2023, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione relativa alla compatibilità con l’articolo 32 della Costituzione dell’obbligo vaccinale e della conseguente sospensione dall’esercizio della professione in caso di inadempimento.
La sentenza n. 15 del 2023 ha inoltre respinto diverse questioni relative alla ragionevolezza e proporzionalità della disciplina, mentre la n. 16 ha dichiarato inammissibile la questione riguardante la mancata limitazione della sospensione alle sole attività che implicavano contatti interpersonali o rischio di diffusione del contagio.
Fonte: Il Caffè.tv


