Responsabilità professionale: sette anni dopo la Legge Gelli-Bianco
Federico Gelli, direttore per la Sanità, il Welfare e la Coesione Sociale della Regione Toscana
La situazione a sette anni dall'approvazione della Legge Gelli-Bianco.

Sono trascorsi ben sette anni da quando il Parlamento italiano ha approvato la Legge 24/2017, conosciuta come Legge Gelli-Bianco, sulla responsabilità sanitaria. Federico Gelli, direttore per la Sanità, il Welfare e la Coesione Sociale della Regione Toscana e promotore della legge, ha evidenziato i progressi ottenuti nel corso di questi anni sottolineando come i casi di medicina difensiva e le cause legali si siano notevolmente ridotti.

Il decreto attuativo, pubblicato lo scorso 1° marzo 2024, volto a completare l'infrastruttura legislativa necessaria per rendere effettiva la legge, chiarisce importanti aspetti relativi alla copertura assicurativa obbligatoria per strutture sanitarie e sociosanitarie e stabilisce nuovi standard per le polizze assicurative come la variabilità dei premi che possono aumentare o diminuire in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

 

Nuovi massimali di garanzia

Le compagnie assicurative disporranno di un periodo di due anni per adeguarsi ai nuovi standard minimi di copertura stabiliti dal nuovo regolamento emanato per integrare la Legge Gelli.

In relazione ai nuovi massimali: 

  • per le strutture ambulatoriali, che non fanno parte di istituti di ricovero e cura, inclusi ad esempio i laboratori di analisi, il massimale per ogni sinistro non potrà essere inferiore a 1 milione di euro
  • Per le strutture complesse, come le residenze sociosanitarie e gli istituti di cure odontoiatriche che forniscono servizi in contesti di ricovero, il massimale per sinistro dovrà essere almeno di 2 milioni di euro.
  • Per le strutture che effettuano interventi e procedure ad alto rischio, come le operazioni chirurgiche, il massimale per ogni sinistro sarà di 5 milioni. Inoltre, il massimale minimo di garanzia per le coperture assicurative obbligatorie, che riguardano la responsabilità civile nei confronti dei prestatori d’opera, sarà pari a 2 milioni di euro per sinistro e per anno.

 

Copertura extracontrattuale

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche la responsabilità extracontrattuale dei professionisti sanitari che operano in regime di libera professione intramoenia. Inoltre, l'assicuratore sarà tenuto a fornire copertura anche per i professionisti sanitari scelti direttamente dai pazienti e retribuiti privatamente, se la prestazione avviene all'interno di una struttura sanitaria. Questo consente ai liberi professionisti di aderire alle polizze assicurative di loro preferenza.

 

Assunzione diretta di rischio

Il decreto disciplina, inoltre, le cosiddette “misure analoghe” alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in modo tale che rispondano a modalità specifiche di funzionamento e controllo e non siano a discrezione delle strutture. Queste ultime potranno istituire un fondo specifico a copertura dei rischi, alternativo al contratto di assicurazione, eseguendo la cosiddetta “assunzione diretta del rischio”. 

Ogni struttura sanitaria dovrà avere al proprio interno personale competente nella valutazione dei sinistri, che potrebbe essere un medico legale, un perito, o un avvocato e un incaricato per la gestione del rischio.

 

Uno sguardo al futuro

Nonostante i progressi, Gelli riconosce che ci sono ancora aspetti della legge da perfezionare, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità penale dei professionisti sanitari. Il modello a cui ispirarsi è quello francese, che grazie all’istituzione di un fondo di sanità pubblica risarcisce i pazienti nel caso in cui non vi sono responsabilità accertate da parte di professionisti e/o strutture sanitarie. 
 

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