Dopo un intervento chirurgico, come quello implantare, può capitare che il paziente abbia bisogno di restare alcuni giorni lontano dal lavoro per recuperare. In questi casi, di solito il paziente si rivolge al proprio medico di base per ottenere un certificato medico di malattia. La maggior parte delle volte, il medico di base emette il certificato senza problemi. Tuttavia, può succedere che il medico si rifiuti di rilasciarlo, suggerendo al paziente di chiedere al proprio dentista, con l'argomentazione che sia compito di quest'ultimo fornire tale documentazione.
Ma è vero che il dentista può rilasciare questa certificazione? E se sì, come?
La risposta è Si. Questo è stato reso chiaro dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) nella Comunicazione n° 88 del 28 aprile 2020. La normativa, specificamente l'articolo 55 septies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, modificato dall'articolo 69 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, stabilisce che:
“nei casi di assenza per malattia per un periodo inferiore a 10 (dieci) giorni, la certificazione per malattia venga trasmessa all’INPS direttamente dal medico o dal la struttura sanitaria che ha in cura il paziente secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente”.
Per inviare elettronicamente il certificato di malattia, come richiesto dalla legge, è necessario utilizzare il Sistema Telematico Sanitario (TS). Questo processo inizia accedendo al sito del Sistema TS con le proprie credenziali personali. Una volta effettuato l'accesso, bisogna selezionare l'opzione "certificati malattia", poi "inserimento", per procedere con la compilazione dei campi richiesti.
Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie, il certificato può essere completato e inviato.
Inoltre, se il lavoratore lo richiede, fornendo un indirizzo e-mail valido, il medico o la struttura sanitaria possono inviare una copia della certificazione alla sua e-mail personale.
Va notato che, per assenze superiori a dieci giorni o dopo il secondo episodio di malattia in un anno solare, la giustificazione dell'assenza richiede un certificato medico emesso da una struttura pubblica o da un medico affiliato al Servizio Sanitario Nazionale.