Nomina esperto di radioprotezione: interviene FNOMCeO
simbolo radiazioni con radiografia dentale
Il collaboratore odontoiatra non è obbligato a nominare un esperto di radioprotezione.

La recente azione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia-Lodi in Lombardia ha portato alla luce importanti questioni riguardanti la radioprotezione nei luoghi di lavoro, in particolare negli studi odontoiatrici. I controlli effettuati hanno portato al sanzionamento del datore di lavoro, titolare dello studio odontoiatrico, e di un suo collaboratore, per non aver rispettato alcune normative nell’ambito della radioprotezione. 

Questo evento ha sollevato un dibattito pubblico e ha generato discussioni confuse e contraddittorie riguardo al presunto obbligo dei collaboratori di provvedere in maniera autonoma alla nomina di un esperto di radioprotezione.

Sulla questione è intervenuta anche la FNOMCeO in risposta ad un quesito sollevato da OMCeO Brescia e inviato ai presidenti OMCeO e CAO a firma del presidente CAO Raffaele Iandolo e del presidente FNOMCeO Filippo Anelli.

La Direttiva sulla radioprotezione (D. Lgs 101/20) e sulle implicazioni odontoiatriche, stabilisce chiaramente le responsabilità in merito alla nomina dell'esperto di radioprotezione. Secondo l'articolo 7, comma 1: “la nomina dell'esperto di radioprotezione è in capo solo ed esclusivamente all'esercente in quanto responsabile organizzativo della pratica radiologica che determini esposizione a fini medici nonché al datore di lavoro, che può coincidere con l’esercente, soggetto tenuto a garantire in ogni caso la tutela della salute dei lavoratori”.

Tenendo conto di ciò, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) sottolinea che, il principale obiettivo per la professione medica e odontoiatrica rimane la tutela della salute dei cittadini e che, in base all'articolo 114 del D.Lgs. 101/2020, sia il medico chirurgo che l'odontoiatra hanno l'obbligo di richiedere ed ottenere dall'esperto di radioprotezione (ERP) dell'esercente la relazione già esistente, redatta in conformità all'articolo 109 dello stesso decreto legislativo

La FNOMCeO chiarisce ulteriormente che “il lavoratore autonomo abilitato alla radiodiagnostica complementare che collabora con una struttura sanitaria in cui è attiva tale pratica è tenuto a conoscere tutte le peculiarità della medesima compartecipando del contenuto della suddetta relazione, non sussistendo alcun obbligo di nomina da parte del medico chirurgo specialista o dell’odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione”. 

In base a questa disposizione, non vi è dunque alcun obbligo per il medico chirurgo specialista o per l'odontoiatra di nominare un proprio personale esperto di radioprotezione. Tuttavia, il lavoratore autonomo è tenuto a collaborare con l'esperto di radioprotezione ed essere informato sulle procedure e sulle misure di sicurezza radiologiche adottate nella struttura sanitaria in cui opera.


 

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