Esercizio abusivo della professione odontoiatrica: sentenza della Cassazione
Martello giudici della Cassazione
A seguito dell'ennesimo caso di esercizio abusivo della professione la Cassazione ha deciso di intervenire con una sentenza.

La sentenza n.17164/2024 della Cassazione, depositata il 24 aprile 2024, ha affermato nuovamente i confini legali riguardanti le attività consentite agli odontotecnici. La sentenza trae origine da un caso di esercizio abusivo della professione da parte di un odontotecnico in concorso con un odontoiatra, nel caso specifico suo zio, entrambi condannati per esercizio abusivo della professione e concorso in esercizio abusivo. 

I due hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo che l’odontotecnico stava svolgendo mansioni tipiche della sua professione. Quest’ultimo, secondo la versione fornita avrebbe agito “più come un assistente alla poltrona, supportando gli interventi dell’odontoiatra, che come un operatore che esercita illegalmente la professione”. 

Dalla lettura della sentenza, tuttavia, emerge che l’odontotecnico avrebbe operato direttamente nella bocca dei pazienti prendendo impronte, lavorando sulle protesi e anche prescrivendo medicinali. In aggiunta, è stato condannato per aver rimosso i sigilli dallo studio per continuare ad esercitare la pratica. Per questi motivi, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei due condannati ribadendo che integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica (ex art. 348 cod. pen.) le condotte consistenti:  

  • nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico;
  • nel provvedere ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all’odontoiatra giacché si risolve in un rapporto diretto con il paziente;
  • nell’installazione da parte dell’odontotecnico di una protesi dentaria, posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra sul paziente. Rientrano tra i compiti dell’odontotecnico la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato. 

I Giudici, a sostegno delle argomentazioni, hanno richiamano il quadro normativo definito dall'art. 11 del Regio Decreto 31 Maggio 1928 n.1334, che stabilisce chiaramente i limiti dell'attività consentita agli odontotecnici come segue: “Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata”.  

Inoltre, entrando nel merito della vicenda, i Giudici si sono espressi nei confronti dell’odontoiatra condannato per il concorso nel reato di esercizio abusivo ricordando che: "risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione”.

 

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