Applicazione esonero contributivo per lavoratrici madri
donna in gravidanza

La legge di Bilancio per l'anno 2024, specificata negli articoli da 180 a 182 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ha introdotto una nuova forma di esonero contributivo destinata alle lavoratrici madri. Questo esonero, che riguarda esclusivamente la parte dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici stesse, NON è considerato un aiuto di stato. Di conseguenza, non necessita dell'approvazione della Commissione Europea per essere attuato. Essendo una misura di carattere generale e non un incentivo specifico all'assunzione, la sua applicazione non richiede il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 si rivolge specificamente alle lavoratrici madri che sono impiegate, sia nel settore pubblico che in quello privato, a eccezione di quelle impegnate in rapporti di lavoro domestico. Questa misura è dettagliata negli articoli 1 comma 180 e 1 comma 181 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, con particolare attenzione alle seguenti condizioni:

  • Per il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero è applicabile alle lavoratrici madri di almeno tre figli, con l'ulteriore requisito che il figlio più giovane non abbia compiuto 18 anni (17 anni e 364 giorni) al momento dell'entrata in vigore della misura.

  • In aggiunta, e in modo sperimentale per il solo anno 2024, l'esonero è esteso anche alle madri di due figli, a condizione che il più piccolo non abbia compiuto 10 anni (9 anni e 364 giorni).

Questo beneficio si applica dal momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024-2026, e, in via sperimentale per il 2024, dal momento della nascita del secondo figlio. È importante notare che l'esonero considera equiparabili i figli naturali e quelli adottivi o in affidamento, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 151/2001.
L'INPS, mediante la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha fornito ulteriori dettagli operativi e istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali associati a questa misura.


Rapporti di Lavoro

‍L'agevolazione fiscale introdotta riguarda vari tipi di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia per quelli già esistenti che per nuovi contratti stipulati durante il periodo di efficacia dell'esonero. Le forme di impiego che beneficiano di questa misura includono:

  • Contratti di lavoro a tempo parziale (part-time), purché a tempo indeterminato

  • Contratti di apprendistato, considerati equiparabili ai contratti a tempo indeterminato per questa specifica agevolazione

  • Rapporti di lavoro nati dall'adesione a una cooperativa di lavoro, come previsto dalla legge n. 142/2001

  • Contratti a tempo indeterminato finalizzati alla somministrazione di lavoro

L'INPS ha chiarito che determinate situazioni non influiscono sul diritto di accedere all'esonero contributivo, assicurando che la riduzione dei contributi sia mantenuta anche in caso di:

  • Premorienza di uno o più figli

  • Uscita di uno o più figli dal nucleo familiare

  • Non convivenza con uno o più figli

  • Affidamento esclusivo dei figli al padre


L'esonero contributivo diventa applicabile a partire da gennaio 2024 per le lavoratrici madri che soddisfano già i criteri richiesti all'inizio del periodo, oppure dal mese in cui si verifica l'evento qualificante (come la nascita del secondo o di un successivo figlio) durante l'anno. In occasione della nascita di un figlio che attiva il diritto all'agevolazione o quando si raggiunge l'età limite che fa cessare l'agevolazione, l'esonero è valido per l'intero mese durante il quale avviene tale evento.‍

La circolare INPS chiarisce che, nonostante l'esonero contributivo, non si verifica alcuna riduzione dell'aliquota utilizzata per il calcolo delle prestazioni pensionistiche delle lavoratrici. L'agevolazione consiste in un esonero totale (100%) dei contributi IVS a carico della lavoratrice, fino a un massimo di € 3.000,00 annui, che viene calcolato su base mensile.

Le lavoratrici che hanno più di un rapporto di lavoro possono beneficiare di questa agevolazione per ogni singolo impiego. La somma massima esentata dalla contribuzione per la lavoratrice è distribuita come segue:

  • Per i periodi di paga su base mensile, l'esonero è di € 250,00 al mese (ottenuto dividendo l'importo annuo di € 3.000,00 per 12 mesi).

  • Per i rapporti di lavoro che iniziano o terminano nel corso del mese, l'esonero viene calcolato proporzionalmente a € 8,06 al giorno (basato sulla divisione di € 250,00 per i 31 giorni del mese) per ciascun giorno in cui si fruisce dell'esonero contributivo.

Questa modalità di calcolo dell'esonero si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale, senza necessità di ulteriori calcoli o riparametrazioni.

Le lavoratrici madri idonee a beneficiare dell'esonero contributivo devono notificare al loro datore di lavoro l'intenzione di avvalersi di questa agevolazione. È necessario che forniscano i codici fiscali dei propri figli per attestare il loro diritto all'esonero. Questo passaggio è cruciale: in mancanza di tale comunicazione, l'INPS è autorizzata a revocare il beneficio e a richiedere la restituzione di quanto già percepito in relazione a tale esonero. Le lavoratrici possono trasmettere queste informazioni direttamente al loro datore di lavoro o utilizzare un'applicazione specifica fornita dall'INPS per facilitare il processo.

 

Scarica il FAC-SIMILE dell'autodichiarazione dal Materiale Informativo.
 

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