Medicina estetica: autorizzazioni, assicurazioni e responsabilità
Medico mostra siringa in uno studio odontoiatrico
Le implicazioni medico legali, assicurative e connesse all'autorizzazione sanitaria che la modifica al profilo professionale dell'odontoiatra comporta

A seguito delle modifiche apportate con il D.L. n. 34/2023, il nuovo articolo 2 della Legge 409/1985 stabilisce che “formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia  delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e” - qui la novità -possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”.
Con la norma riformata viene dunque estesa la competenza dell’odontoiatra ad eseguire trattamenti estetici non invasivi e mininvasivi anche ai tessuti della parte superiore del viso, prima esclusa.

Cosa si intende per medicina estetica mininvasiva
In linea di massima, sono inclusi i trattamenti rivolti a migliorare l’aspetto del viso e del sorriso in regime ambulatoriale senza l’utilizzo del bisturi, con tecniche che consentono una guarigione rapida e non prevedono il ricovero del paziente. Rientrano in questo tipo di procedure tutte le terapie non chirurgiche come: la stimolazione con collagene, la volumizzazione con filler dermici, l’uso di tossina botulinica tipo A, la rivitalizzazione con acido ialuronico, l’utilizzo di dispositivi medici di classe III ad impianto cutaneo o sottocutaneo che apportano volume.

Limitazioni sull’utilizzo dei farmaci 
Per quanto riguarda le eventuali limitazioni sull’utilizzo dei farmaci in medicina estetica odontoiatrica, in particolare della tossina botulinica, occorre fare riferimento alla legge 409/85, dove il legislatore indica chiaramente che gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione.

Le responsabilità medico legali
L'odontoiatra che effettua trattamenti di medicina estetica deve rispettare l'ambito di competenza fissato dalla legge. In particolare, deve limitarsi a svolgere trattamenti non invasivi o mininvasivi al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Oltrepassando questi ambiti il dentista può incorrere in un esercizio abusivo dell'attività. 
E' importante sapere che in un eventuale giudizio di responsabilità penale, l'odontoiatra, ai sensi dell'art. 590 sexies cp, risponde per imprudenza, negligenza e imperizia. In quest'ultimo caso, l'odontoiatra potrà essere esente qualora: 

  • abbia rispettato le raccomandazioni contenute nelle linee guida;
  • abbia rispettato le buone pratiche cliniche assistenziali adeguate al caso concreto.

L'autorizzazione sanitaria
L’attuale assetto normativo in materia di autorizzazioni sanitarie, può variare da regione a regione. 
Per l'odontoiatria che volesse offrire prestazioni di medicina estetica, salvo l'emanazione di provvedimenti ad hoc, queste dovranno essere dichiarate in fase di prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. In questo modo, l'amministrazione competente potrà autorizzare lo studio non solo alla pratica odontoiatrica ma anche all'offerta di prestazioni estetiche di attinenza odontoiatria. 
Chi ha già ottenuto l’autorizzazione e volesse ampliare i propri servizi con procedure di medicina estetica, dovrà inviare una comunicazione all’amministrazione competente.

Il consenso informato
Particolare attenzione va prestata all’informativa da sottoporre al paziente. Un netto “no”  ai moduli generici, utilizzati per tutti i trattamenti e che non rispecchiano le specificità del caso concreto. Sotto il profilo del consenso informato, è determinante comunicare adeguatamente le possibili complicanze e gli eventi avversi connessi al trattamento da effettuare, le condotte richieste al paziente stesso per garantirne il buon esito e gli eventuali trattamenti alternativi più idonei alle sue necessità. Non meno importante l’obbligo di garantire la formazione del personale anche in materia di relazione, di comunicazione e di consenso informato del paziente (art. 1, co. 8 e 9 della Legge n. 219/2017).

L’aspetto assicurativo
Le polizze di categoria, ad esempio quelle proposte da Aio e Andi, sono valide e prospettano un'ampliamento per la medicina estetica. 
Ma in questa fase le stesse compagnie assicurative stanno rivedendo le polizze per adeguarle al nuovo scenario. Il suggerimento è verificare direttamente la singola copertura assicurativa e le effettive coperture incluse nell'estensione per la medicina estetica, anche in relazione ai trattamenti che si vogliono offrire ai propri pazienti.

A cura della redazione INFODENT®

 

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