Decreto radiazioni ionizzanti: come muoversi
donna si sottopone a radiografia

Il 19 dicembre 2023 è stato pubblicato un decreto, datato 3 novembre 2023, apparso nella Gazzetta Ufficiale numero 295 e intitolato "Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell’entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente". Questo documento ha iniziato a essere effettivo dal 20 dicembre 2023.

Il decreto definisce le linee guida specifiche per la trasmissione dei dati dosimetrici relativi a tutte le esposizioni radiografiche effettuate. Questi dati devono essere inviati alle Regioni italiane. Questa procedura è stata stabilita seguendo le direttive dell'articolo 168, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo numero 101 del 2020. L'obiettivo principale di questo decreto è monitorare e valutare l'entità e la variabilità delle esposizioni della popolazione a radiazioni ionizzanti per motivi medici, garantendo una migliore gestione.

Il decreto, pubblicato il 19 dicembre 2023, specifica in dettaglio diverse categorie e sottocategorie di procedure diagnostiche e interventistiche. Particolare attenzione viene data alla radiologia complementare, per la quale è richiesta la trasmissione dei dati relativi alle indagini effettuate. Tuttavia, il testo del decreto esclude gli esami radiografici endorali dalla necessità di trasmettere questi dati (come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2, punto 1).

È importante notare, tuttavia, che questa esclusione non significa un allentamento delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n.101 del 2020, in particolare l'articolo 168, paragrafo 1.
Anche se gli esami radiografici endorali non rientrano nell'obbligo di invio dei dati, le strutture sanitarie devono comunque registrare ogni singola esposizione a radiazioni su supporto informatico.
Questo include la documentazione dei principali parametri tecnici legati a ciascuna esposizione. Inoltre, è richiesta la conservazione di questi dati all'interno della propria struttura, affinché siano disponibili per eventuali controlli da parte degli organi competenti. 

I dati da trasmettere devono essere aggregati e anonimi, ovvero non devono includere identificativi personali delle persone a cui si riferiscono, come specificato nell'articolo 4, paragrafo 2, e devono essere espressi utilizzando le unità di misura dosimetriche appropriate e devono coprire ogni singola apparecchiatura utilizzata.

Le informazioni da inviare sono strutturate in tre sezioni principali, come delineato nell'articolo 7, paragrafo 1 e nell'allegato II del decreto:

  • Informazioni di carattere generale sull'esercente: queste includono dettagli sull'organizzazione o sull'ente che gestisce le apparecchiature radiografiche.
  • Informazioni di carattere generale sulle apparecchiature: dettagli sulle specifiche e sul tipo di apparecchiature radiografiche utilizzate.
  • Informazioni per il rilevamento dosimetrico: dati specifici relativi alle dosi di radiazione impiegate durante le procedure diagnostiche o interventistiche.

Il decreto prevede anche la divulgazione di informazioni aggiuntive riguardo alla tipologia e alla quantità di dati da trasmettere.

Il decreto del Ministero della Salute stabilisce scadenze specifiche per la trasmissione dei dati raccolti dalle apparecchiature radiografiche.

  • Per le apparecchiature TC Cone Beam, la prima raccolta di dati, che dovrà includere tutte le indagini diagnostiche eseguite nel periodo compreso tra il 2023 e il 2027, dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2027.
     
  • In modo simile, per le apparecchiature Rx OPT (che includono le indagini diagnostiche come OPT, Teleradiografie e Stratigrafie ATM), il primo invio di dati, che comprenderà le indagini svolte nel periodo 2023-2031, è previsto entro il 31 dicembre 2031.

Dopo queste date iniziali, il decreto richiede che i dati registrati vengano elaborati e inviati con una cadenza regolare di ogni quattro anni. Lo schema di invio quadriennale, come indicato nell'articolo 7, paragrafo 2 del decreto, assicura un monitoraggio costante e aggiornato dell'uso delle radiazioni ionizzanti in ambito medico, garantendo al contempo la gestione e la revisione efficaci dei dati per scopi di salute pubblica e sicurezza dei pazienti.
 

 

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