L'avvocato ha presentato ricorso contro questa decisione, argomentando di essersi iscritto all'albo degli odontoiatri per poter proseguire gli studi in odontoiatria, intrapresi per interesse culturale personale. Tuttavia, la Corte di Cassazione lo ha respinto, confermando l'incompatibilità del doppio status professionale.
Doppia Iscrizione
Nella primavera del 2023, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha cancellato un avvocato dall'albo professionale poiché, dal 2017, risultava iscritto anche all'Ordine degli Odontoiatri di Torino, con qualifica di odontoiatra straniero, specificatamente di nazionalità spagnola.
L'avvocato ha impugnato questa decisione presso la Corte di Cassazione, sostenendo che la sua iscrizione all'Ordine degli Odontoiatri in Piemonte fosse motivata dall'intenzione di proseguire e completare i suoi studi in odontoiatria.
La sua iscrizione alla facoltà di odontoiatria era frutto di un interesse personale e sporadico per lo studio e la cultura, nell'ambito di un percorso formativo universitario post-laurea. Ha argomentato che la sua scelta di perseguire gli studi in odontoiatria era compatibile con la professione legale, in quanto rappresentava un'espressione del diritto allo studio e della libera espressione della personalità chiarendo di non esercitare la professione di dentista a scopo di lucro.
L'avvocato ha quindi motivato la sua iscrizione all'Ordine degli Odontoiatri di Torino come un requisito essenziale per l'accesso e la partecipazione a corsi di formazione post-laurea in odontoiatria.
Secondo alcune normative, infatti, per frequentare master o specializzazioni in ambito medico è necessario essere abilitati alla professione, altrimenti si rischia di incorrere nell'illecito esercizio della stessa.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha giudicato incompatibile il mantenimento di due status professionali distinti.
Di conseguenza, il ricorso dell'avvocato è stato respinto. I giudici hanno sottolineato che non è rilevante ai fini del divieto se la seconda attività venga esercitata a livello professionale o, come in questo caso, sia ancora nella fase di formazione pratica preliminare all'esercizio della professione sanitaria.
La legge non prevede deroghe al divieto di doppia iscrizione professionale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta.