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Senna ribadisce all’On. Malavasi: no all’odontotecnico tra le professioni sanitarie
Primo piano di Andrea Senna
L’attività dell’odontotecnico deve restare limitata alla fase tecnico-artigianale e non può invadere l’ambito clinico, riservato agli odontoiatri. A ribadirlo è Andrea Senna, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, in una nota indirizzata all’onorevole Ilenia Malavasi, componente della 12ª Commissione permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati.

La presa di posizione arriva dopo l’interrogazione presentata da Malavasi al Ministro della Salute sul tema dell’individuazione dell’odontotecnico come nuova professione sanitaria. Malavasi era già stata prima firmataria di un emendamento al DDL Delega “Professioni sanitarie” sullo stesso argomento, emendamento accantonato nonostante il parere contrario del Governo e della Relatrice. Su quella proposta la CAO nazionale aveva già fatto pervenire le proprie osservazioni critiche.

Secondo Senna, la posizione espressa nell’interrogazione non è condivisibile. “Nell’osservanza dei rispettivi ruoli — afferma — riteniamo di non condividere la posizione espressa nella interrogazione. Questa opzione interpretativa, infatti, poggia su basi fragili”.

Il Presidente della CAO nazionale richiama quindi la distinzione tra odontoiatra e odontotecnico. L’odontoiatra è il professionista che ha conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, secondo la Legge 24 luglio 1985, n. 409, ed è abilitato all’esercizio della professione odontoiatrica, occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dei pazienti.

L’odontotecnico, invece, svolge un’arte ausiliaria dopo aver frequentato l’Istituto professionale per odontotecnici della durata quinquennale e dopo aver sostenuto l’esame di abilitazione previsto al termine del percorso formativo. La sua attività riguarda la fabbricazione di protesi dentarie e la realizzazione, nel proprio laboratorio, di manufatti su misura del paziente.

Senna sottolinea che l’attività dell’odontotecnico è “strettamente riservata a un momento non clinico, in assenza del paziente e al di fuori dello svolgimento di tutte le attività concernenti l’Odontoiatria”. L’odontotecnico è considerato “fabbricante” del dispositivo medico e, come precisato anche dal Tar, è il soggetto abilitato alla sua produzione.

Secondo la normativa vigente, gli odontotecnici possono costruire apparecchi di protesi dentaria solo su modelli tratti dalle impronte fornite da soggetti abilitati all’esercizio dell’odontoiatria e della protesi dentaria, con le indicazioni relative al tipo di protesi. È invece vietato agli odontotecnici compiere qualunque manovra nella bocca del paziente, sia cruenta sia incruenta, anche alla presenza o in concorso con il medico o con l’abilitato all’odontoiatria.

Per Senna, la disposizione stabilisce due principi fondamentali: l’odontotecnico può costruire protesi dentarie solo su specifica richiesta, cioè su prescrizione medica, da parte di un soggetto abilitato all’esercizio dell’attività odontoiatrica; inoltre, non può intervenire direttamente all’interno della bocca del paziente, nemmeno per raccogliere l’impronta dentale, attività riservata all’odontoiatra.

La posizione della CAO nazionale viene sostenuta, secondo Senna, anche dalla giurisprudenza. Numerose sentenze della Cassazione confermano che non può esserci commistione tra l’attività professionale dello studio odontoiatrico e quella artigianale del laboratorio odontotecnico.

Il rischio, evidenzia Senna, sarebbe quello di creare confusioni e sovrapposizioni di ruoli, fino alla formazione di aree grigie nelle quali potrebbero inserirsi fenomeni di abusivismo. Proprio questi fenomeni, ricorda il Presidente della CAO nazionale, sono quelli che la legislazione vigente intende scongiurare e che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte sanzionato, stabilendo limiti e modalità di esercizio dell’attività odontotecnica.

La conclusione del comunicato è netta: l’odontotecnico non può essere incluso tra le professioni sanitarie, perché la sua attività resta limitata alla fase tecnico-artigianale e non può estendersi all’ambito clinico di competenza esclusiva degli odontoiatri.

PhotoCredits: FNOMCeO

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