Tale evoluzione impone un confronto stringente con la disciplina della privacy, una materia complessa caratterizzata da profili tecnici delicati e da concetti giuridici rigorosi. Il sistema di tutela della privacy continua a fondarsi sui principi generali sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, i quali si dimostrano pienamente idonei a governare anche le tecnologie più innovative.
I dati trattati nell’esercizio della professione odontoiatrica, della terapia igienica e della fabbricazione protesica rientrano pacificamente tra le categorie particolari di dati personali disciplinate dall’articolo 9 del GDPR, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato. Malgrado il Regolamento Europeo preveda un divieto generale al trattamento di tali informazioni, esistono specifiche condizioni di liceità che ne permettono l'utilizzo per finalità di diagnosi, cura, gestione dei servizi sanitari e assolvimento di obblighi legali. In presenza di tali finalità, il trattamento può essere effettuato anche in assenza del consenso esplicito del paziente, purché avvenga sotto la diretta responsabilità di un professionista sanitario soggetto al segreto professionale. Il consenso del paziente, pur mantenendo un rilievo essenziale sotto il profilo etico, deontologico e della legittimazione della prestazione medica, va tenuto nettamente distinto dal consenso al trattamento dei dati personali.
L’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale non modifica i presupposti giuridici del trattamento, ma ne accresce significativamente la complessità clinica e informatica, determinando un aumento della quantità di dati gestiti, una maggior articolazione dei flussi, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti esterni allo studio e il potenziale rischio di opacità nei processi decisionali automatizzati.
L’utilizzo di piattaforme digitali per la diagnostica per immagini, la pianificazione implantare o ortodontica e la progettazione di dispositivi medici su misura comporta necessariamente il trattamento dei dati del paziente da parte di soggetti esterni allo studio. Tra questi figurano i fornitori di software di diagnostica assistita, le piattaforme cloud per l’elaborazione delle immagini radiografiche, i laboratori odontotecnici digitali e le aziende specializzate nella progettazione CAD/CAM.
Tali soggetti operano generalmente come responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, ma l’odontoiatra conserva la figura giuridica di titolare del trattamento. Di conseguenza, grava sul professionista l’obbligo di vigilare affinché ogni operatore esterno e partner di laboratorio sia contrattualmente vincolato e operi in piena conformità alla legge.
La criticità aumenta in caso di trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, evenienza frequente con l’utilizzo di piattaforme cloud o librerie CAD collocate in Paesi terzi come gli Stati Uniti. In queste ipotesi, il GDPR consente il trasferimento solo in presenza di decisioni di adeguatezza della Commissione europea o tramite l’adozione di garanzie appropriate, quali le clausole contrattuali standars integrate da misure supplementari di sicurezza.
Nella pratica odontoiatrica digitale quotidiana, l’invio di scansioni o radiografie a piattaforme esterne deve essere sempre giustificato da precise finalità terapeutiche, il paziente deve essere informato in modo trasparente sul coinvolgimento di terzi e il team professionale è tenuto a privilegiare fornitori e partner tecnici in grado di offrire garanzie documentate di conformità al quadro normativo europeo.
Contributo scientifico basato sulle evidenze normative fornite dall'Avv. Roberto Longhin, esperto in questioni sanitarie.

