La vicenda, risalente al 2018, offre importanti spunti di riflessione in merito alla gestione della profilassi pre-operatoria e all'adeguatezza del consenso informato.
Una giovane paziente si era rivolta al professionista lamentando una sintomatologia dolorosa a carico di un terzo molare. Secondo quanto emerso dalle perizie sollecitate dal Giudice, i successivi esami radiografici (ortopanoramica) avevano evidenziato elementi riconducibili a un processo infiammatorio in corso, tra cui pericoronite, presenza di tasca gengivale per parodontite e un iniziale coinvolgimento osseo.
Nonostante il quadro clinico indicasse un aumentato rischio infettivo, l'avulsione dell'elemento dentario è stata eseguita senza la prescrizione di un'adeguata profilassi antibiotica preventiva, congedando la paziente con la sola raccomandazione di applicare ghiaccio localmente.
Nei giorni successivi all'intervento, le condizioni della paziente sono precipitate a causa di un quadro febbrile acuto e di una sintomatologia algica severa irradiata alla regione auricolare. La terapia antibiotica, prescritta tardivamente dal curante per via telefonica, non ha sortito l'effetto sperato.
La gravità della situazione ha indotto la paziente a ricorrere alle strutture ospedaliere d'urgenza. Gli accertamenti diagnostici hanno rilevato un ascesso del pavimento buccale in rapida progressione e una sacca purulenta nell'alveolo, associati a trisma mandibolare. Il quadro clinico è ulteriormente evoluto in un vasto ascesso odontogeno e cervicale profondo, con complicanze sistemiche severe tra cui sepsi, polmonite e una transitoria insufficienza renale acuta in ambiente di terapia intensiva. La risoluzione della patologia ha richiesto quasi un mese di degenza ospedaliera e tre interventi chirurgici di revisione e drenaggio latero-cervicale.
Il Tribunale ha ritenuto pienamente dimostrato il nesso di causalità tra la condotta del professionista e le gravissime complicanze subite dalla paziente, respingendo la tesi difensiva secondo cui la responsabilità fosse da imputare a una non corretta aderenza della giovane alla terapia post-operatoria. Al contrario, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rimarcato come l'intervento sia stato eseguito ignorando le evidenze radiografiche e senza le cautele richieste dalla specificità del caso. Inoltre, i giudici hanno escluso qualsiasi responsabilità a carico dei medici dei presidi ospedalieri pubblici, definendo corrette e tempestive le cure prestate in regime d'emergenza.
La quantificazione del risarcimento riflette non solo l'entità del danno biologico, sia temporaneo che permanente, ma include anche una specifica voce di danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione. È stato infatti accertato che l'estrazione è avvenuta in totale assenza di un consenso informato scritto e di una corretta comunicazione circa i rischi post-operatori e le possibili complicanze.
Questa sentenza riaccende i riflettori su due pilastri fondamentali della moderna odontoiatria legale e clinica:
- la necessità di valutare rigorosamente i fattori di rischio infettivo emergenti dalla diagnostica per immagini, adottando protocolli di profilassi antibiotica laddove clinicamente raccomandato.
- Il consenso non deve mai essere considerato una mera formalità burocratica, bensì un atto clinico imprescindibile per informare dettagliatamente il paziente sulle possibili sequele terapeutiche, tutelando così la salute del paziente e la responsabilità civile del professionista.

