Si ricorda che l’articolo 125 del DL Rilancio prevede l’assegnazione di un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
I soggetti beneficiari sono:
• esercenti attività di impresa, arte o professione non occasionali, sia in forma individuale che collettiva, indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato;
• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Le spese agevolabili possono essere suddivise in due categorie:
• quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti(nuovi o già in uso) impiegati nell’ambito di tali attività;
• quelle sostenute per l’acquisto di:
dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
prodotti detergenti e disinfettanti;
dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con riferimento alle attività di “sanificazione”, la circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 2020 precisa che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Tale condizione risulta soddisfatta:
• qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
• qualora l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, sia svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna (in questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario di lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima, risultanti da fogli di lavoro interni all’azienda, aggiungendo anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. In ogni caso, l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, anche laddove le spese di sanificazione siano già previste per particolari tipi di attività (es. studi odontoiatrici o centri estetici) e quindi costituiscano spese ordinarie, indipendentemente dall’epidemia da Covid-19, le stesse risultano comunque agevolate, purché sostenute nel 2020.
Relativamente alla seconda categoria di spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
• per i dispositivi di protezione individuale, le relative spese sono considerate agevolabili solo in presenza della documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre quindi conservarne copia);
• sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione, quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, ecc., sempreché siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, acquistati per tutto il 2020, indipendentemente dal fatto che, per certe categorie di attività costituiscano spese ordinarie non necessariamente legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta pari al 60% delle spese agevolabili sostenute nel 2020:
• per un ammontare massimo di credito di imposta di 60.000 euro per beneficiario;
• per un ammontare massimo di spese agevolabili di 100.000 euro per beneficiario, al netto dell’IVA (ma compresa l’eventuale IVA indetraibile da includere nel costo fiscale dei beni);
• nel limite dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile per ciascun beneficiario, pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (in pratica, se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti è inferiore al limite di spesa complessivo, la percentuale è pari al 100 per cento e ciascun beneficiario potrà fruire dell’intero credito di imposta al medesimo spettante, pari al 60% delle spese sostenute nel limite di 60.000 euro; altrimenti, a ciascun beneficiario spetterà una percentuale ridotta).
Inoltre, dato il riferimento alle “spese sostenute nel 2020”, la circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 2020 precisa che:
• sono ammissibili anche le spese sostenute prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020;
• per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali e per le imprese in contabilità semplificata, si fa riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;
• per le imprese, società ed enti in regime di contabilità ordinaria, si fa riferimento al criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Il credito di imposta in esame:
• è utilizzabile in compensazione in F24, senza applicazione dei limiti annuali a partire dal giorno lavorativo successivo all’emanazione del Provvedimento che dovrà rendere nota la percentuale da applicare al credito di imposta richiesto da ciascun beneficiario, utilizzando esclusivamente i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e apposito codice tributo che sarà istituito con successiva risoluzione;
oppure è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione relativa al 2020 da presentare nel 2021) per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute;
• in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;
• dovrà, in ogni caso, essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa si considera sostenuta (2020), specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta;
• per l’eventuale importo residuo, potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del DL Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso,
• non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR;
• è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche (generalmente tetto massimo di aiuti di euro 800.000 per beneficiario).
COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro e/o al credito di imposta per sanificazioni e acquisto di dispositivi, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020 (IN MERITO A QUEST’ULTIME L’AGENZIA SUGGERISCE DI ATTENERSI AD UN PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE ACCORTEZZA)
- successivamente, l’eventuale cessione del credito.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:
• il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
• i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento.
Relativamente al credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi:
• la comunicazione può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020;
• nel caso di cessione del credito, il soggetto cedente dovrà comunicare la cessione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà resa nota la percentuale da applicare al credito di imposta richiesto da ciascun beneficiario;
• il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione mediante le medesime funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopodiché potrà utilizzare, alle stesse condizioni previste per il cedente, il credito di imposta:
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
– oppure in compensazione in F24 entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione;
– oppure cederlo.
La documentazione necessaria è la seguente:
Copia di tutte le attestazioni di spesa: Fatture, Ricevute, ed ogni altro giustificativo di spesa con evidenziati in maniera precisa ed inequivocabile le spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione del modello dell’istanza;
Copia delle Contabili attestanti l’avvenuto pagamento delle Spese di cui sopra (Bonifici, assegni, ricevute per cassa, Pos, Ricevute Carta di credito);
Documentazione e preventivi atti a quantificare (con ragionevole accortezza) le spese da sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione e fino al 31/12/2020.
Fonte: ANDI