Morte per inalazione di materiale dentale, odontoiatra assolto
Paziente sottoposta a trattamento
La Corte d'Appello di Milano esclude la responsabilità penale dell'odontoiatra, riconoscendo colpa lieve per imperizia e rispetto delle linee guida cliniche.

Il 5 giugno 2019 una paziente ha subito un’ostruzione bronchiale dovuta all’inalazione di materiale per impronta dentale, il Permlastic, usato dall’odontoiatra durante il rilevamento dell’impronta. La donna ha manifestato difficoltà respiratorie e arresto cardio-respiratorio, è stata immediatamente soccorsa, trasferita in ospedale, intubata e sottoposta a interventi chirurgici. Nonostante le cure, è deceduta in una struttura specializzata.

 

Il giudizio di primo grado

Il GUP del Tribunale di Monza aveva condannato l’odontoiatra, ritenendo che avesse commesso colpa per imperizia e negligenza. L’imperizia derivava dall’aver utilizzato una quantità eccessiva di materiale per il calco, mentre la negligenza era attribuita al mancato controllo e intervento in caso di fuoriuscita. La causa di non punibilità per imperizia lieve era stata esclusa perché l’errore nel dosaggio del materiale era considerato essenziale per la prestazione e non lieve.

 

La sentenza di appello

La Corte d’Appello di Milano ha modificato la decisione, dichiarando non punibile l’odontoiatra. Ha ritenuto che la colpa per imperizia fosse lieve, limitata a un eccesso nella quantità di materiale applicata, e ha escluso profili di negligenza. Inoltre, ha evidenziato che l’odontoiatra aveva rispettato le linee guida e le buone pratiche cliniche e che la fuoriuscita del materiale non era stata prontamente rilevabile né evitabile.

 

Il ruolo della Cassazione

Il ricorso dell’odontoiatra alla Corte di Cassazione è stato respinto per inammissibilità. La Corte ha evidenziato la contraddittorietà di contestare un eccesso di materiale che è invece previsto dalle linee guida, e l’impossibilità di definire un comportamento alternativo lecito. È stata inoltre sottolineata la necessità di ricercare le cause dell’esito infausto in fattori legati alle condizioni fisiche della paziente, più che nella condotta del sanitario.

 

La normativa applicata

La vicenda si è svolta sotto la vigenza dell’articolo 590 sexies del codice penale, introdotto con la legge Gelli-Bianco, che esclude la punibilità per imperizia quando il professionista sanitario ha rispettato le raccomandazioni delle linee guida e la colpa è lieve. Nel caso specifico, l’utilizzo di porta impronta individuali, la scelta del materiale e il posizionamento della paziente erano conformi alle buone pratiche, mentre l’imperizia è stata limitata all’errore esecutivo relativo alla quantità di materiale usata.

Fonte: Responsabile Civile

 

Materiale informativo
Non ci sono materiali per questa news.
Video
Non ci sono video per questa news.
Altro da questa azienda